IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257,
recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»
cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto
1993, n. 271, ed integrato dall'art. 47 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, come modificato in sede di conversione dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326;
Visto l'art. 9 della citata legge 27 marzo 1992, n. 257, e
successive modificazioni, che disciplina la procedura di
comunicazione da parte delle imprese di attivita' di bonifica di
amianto alle Regioni e alle ASL nel cui ambito di competenza sono
effettuati gli interventi;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2016)» ed in particolare l'art. 1, comma 277, secondo
cui «Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile
ferroviario che hanno prestato la loro attivita' nel sito produttivo,
senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati
all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di
durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere
mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti
stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui
all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il
periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefici sono
riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno
2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per
l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
Visto l'ultimo periodo del citato comma 277, dell'art. 1, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui «con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le modalita' di attuazione del presente comma, con particolare
riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e
alle modalita' di certificazione da parte degli enti competenti»;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Sono stabilite le modalita' di attuazione dell'art. 1, comma
277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per il riconoscimento dei
benefici ivi previsti ai lavoratori interessati nonche' le modalita'
di certificazione da parte degli enti competenti.
2. A tal fine la citata disposizione normativa ha istituito nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali un apposito Fondo. Il relativo onere finanziario e'
comunicato annualmente dall'INPS al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per il trasferimento delle risorse.